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Autore, Diritto d'.

L'insieme dei diritti che l'ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, secondo l'art. 2.575 del Cod. civ. In particolare la legge tutela: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto in quella orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate; 5) i disegni e le opere di architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico o artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei d. d'a. sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte. Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì tutelate le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quale le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale. Le disposizioni sulla protezione del d. d'a. e di altri diritti connessi al suo esercizio non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e luogo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge; egli può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Il d. d'a. spetta all'autore e ai suoi aventi causa; chi ha compiuto diciotto anni ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano. È considerato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero. È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile e inscindibile di più persone, il d. d'a. appartiene in comune a tutti i coautori. I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo anno solare dopo la sua morte. Particolari norme disciplinano i diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere (composizioni musicali, opere coreografiche e pantomimiche, cinematografiche, ecc.). È istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, un registro pubblico generale delle opere protette. La SIAE cura la tenuta di un registro speciale, pubblico, per le opere cinematografiche. In detti registri sono annotate le opere soggette all'obbligo del deposito con l'indicazione del nome dell'autore, del produttore, della data della pubblicazione, del titolo dell'opera e del genere artistico a cui l'opera stessa appartiene (pittura, scultura, disegno, stampa). La registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono loro attribuite. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge. Per la tutela degli autori è costituito un apposito ente, la Società Italiana Autori Editori (SIAE), organizzata per assicurare in concreto il rispetto dei contratti di edizione e per esigere i diritti che spettano agli autori di opere destinate a successive riproduzioni, come opere drammatiche, musicali, ecc. Oltre alla SIAE svolgono funzioni pubbliche in materia di d. d'a. l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e il Comitato consultivo permanente per il d. d'a., entrambi istituiti presso la Presidenza del Consiglio.