L'insieme dei diritti che l'ordinamento giuridico
attribuisce a chi sia riconosciuto autore di opere dell'ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti
figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia
il modo o la forma di espressione, secondo l'art. 2.575 del Cod. civ. In
particolare la legge tutela: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche,
didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto in quella orale; 2) le
opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere
drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera
originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la
traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura,
dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa
la scenografia, anche se applicate all'industria, sempre che il loro valore
artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono
associate; 5) i disegni e le opere di architettura; 6) le opere dell'arte
cinematografica, muta o sonora. Le opere collettive, costituite dalla riunione
di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come
risultato della scelta e del coordinamento a un determinato fine letterario,
scientifico, didattico, religioso, politico o artistico, quali le enciclopedie,
i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere
originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei
d. d'a. sulle opere
o sulle parti di opere di cui sono composte. Senza pregiudizio dei diritti
esistenti sull'opera originaria, sono altresì tutelate le elaborazioni di
carattere creativo dell'opera stessa, quale le traduzioni in altra lingua, le
trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e
aggiunte che costituiscano un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera
originale. Le disposizioni sulla protezione del
d. d'a. e di altri
diritti connessi al suo esercizio non si applicano ai testi degli atti ufficiali
dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla
economicamente in ogni forma e luogo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla
legge; egli può rivendicare la paternità dell'opera e può
opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Il
d. d'a. spetta all'autore e ai suoi aventi causa; chi ha compiuto
diciotto anni ha la capacità di compiere tutti gli atti giuridici
relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.
È considerato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in
essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale
nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera
stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la
creazione dell'opera stessa. Se l'opera è stata creata con il contributo
indistinguibile e inscindibile di più persone, il
d. d'a.
appartiene in comune a tutti i coautori. I diritti di utilizzazione economica
dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del cinquantesimo
anno solare dopo la sua morte. Particolari norme disciplinano i diritti di
utilizzazione economica per talune categorie di opere (composizioni musicali,
opere coreografiche e pantomimiche, cinematografiche, ecc.). È istituito
presso la presidenza del Consiglio dei ministri, un registro pubblico generale
delle opere protette. La SIAE cura la tenuta di un registro speciale, pubblico,
per le opere cinematografiche. In detti registri sono annotate le opere soggette
all'obbligo del deposito con l'indicazione del nome dell'autore, del produttore,
della data della pubblicazione, del titolo dell'opera e del genere artistico a
cui l'opera stessa appartiene (pittura, scultura, disegno, stampa). La
registrazione fa fede, sino a prova contraria, dell'esistenza dell'opera e del
fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro
sono reputati, sino a prova contraria, autori e produttori delle opere che sono
loro attribuite. I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale,
possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme
consentiti dalla legge. Per la tutela degli autori è costituito un
apposito ente, la Società Italiana Autori Editori (SIAE), organizzata per
assicurare in concreto il rispetto dei contratti di edizione e per esigere i
diritti che spettano agli autori di opere destinate a successive riproduzioni,
come opere drammatiche, musicali, ecc. Oltre alla SIAE svolgono funzioni
pubbliche in materia di
d. d'a. l'Ufficio della proprietà
letteraria, artistica e scientifica e il Comitato consultivo permanente per il
d. d'a., entrambi istituiti presso la Presidenza del
Consiglio.